STATUTO
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. - E' costituita una associazione denominata Federazione Italiana Operatori Geriatrici (di seguito FIOG) ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile
L'associazione ha sede in Bargagli provincia di Genova, via della Libertà 21 PT ed ha i suoi uffici come definito da deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire in Italia il confronto e lo scambio fra tutte le figure professionali che operano in campo geriatrico sia dal punto di vista sanitario che sociale.
A tal fine l'associazione potrà creare una rete di servizi telematici atti ad informare i propri aderenti su corsi e convegni sul territorio nazionale, organizzare convegni a tema, organizzare la partecipazione a corsi o convegni costituiti da altre strutture, creare una banca dati di lavori ed esperienze svolte dai propri aderenti accessibile gratuitamente a tutti i soci.
Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4. - Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci: b) il consiglio direttivo; c) la giunta esecutiva; d) il revisore dei conti; e) le delegazioni regionali.
Titolo II
I soci
Art. 5. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.
Art. 6. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.
Titolo III
L'assemblea dei soci
Art. 7. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce in località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data è l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.
Art. 8. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 9. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.
Art. 10. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art. 11. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.
Art. 12. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.
Titolo IV
Il consiglio direttivo
Art. 13. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di tre soci come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. . I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
Art. 14. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
d) delibera sull'ammissione dei soci;
e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
conferisce e revoca procedure.
Art. 15. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, uno o più vice-presidenti e i Delegati.
Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
Art. 16. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende almeno un quarto dei consiglieri.
Art. 17. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.
Titolo V
La Giunta Esecutiva
Art 18. - La giunta Esecutiva è composta dal Presidente e dai Vicepresidenti, essa si riunisce ogni qual volta ve ne sia richiesta da uno dei suoi membri.
Essa, per decisioni che hanno carattere di urgenza, attua quanto previsto dal Consiglio Direttivo a mezzo di Ordinanze che devono essere ratificate dal Consiglio stesso alla prima riunione successiva.
Titolo VI
Revisore dei conti
Art. 19. - L'assemblea generale nomina ogni tre anni il revisore dei conti.
Il revisore dei conti cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferisce all'assemblea generale.
Titolo VII
Scioglimento
Art. 20. - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Le relative spese saranno a carico degli associati.
Titolo VIII
Disposizioni generali
Art. 21. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.